Adesso che pian piano sta venendo alla luce la vera portata degli effetti avversi dei vaccini, che potrebbero addirittura, in molti casi, superare quelli della malattia COVID-19, è bene ricordare a tutti che i medici e sanitari vaccinatori non sono esenti da responsabilità penale, nonostante tante vane rassicurazioni di immunità.[1]

Ricordo infatti che il DL 44/2021 (convertito con modificazioni dalla L 76/2021 aveva introdotto una causa eccezionale di esclusione della punibilità:

«Art. 3 (Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2)

Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV–2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all’art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.

Art. 3-bis (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)

1.Durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.

2.Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all’emergenza».

Non voglio soffermarmi qui sulla potenziale incostituzionalità che potrebbe ricadere su tutte le norme emanate in collegamento funzionale con la dichiarazione dello stato di emergenza.[2]

Voglio solo evidenziare, nel modo più sintetico possibile (così da non sfuggire a nessuno dei miei colleghi e dalle vittime di effetti avversi del vaccino), che quell’immunità penale è solo apparente per diverse ragioni. La più importante, a mio avviso, sta nel modo perverso in cui è stato di fatto negato ai cittadini il diritto al consenso informato.

Il fatto in sé di avere firmato un modulo imposto dal sistema non è in condizioni di esonerare i vaccinatori da responsabilità. Tutti coloro che avessero subito effetti avversi gravi dal vaccino e a cui non fosse stata fatta un’anamnesi e un’informativa seria e dettagliata potranno quindi provare a ricevere giustizia sia in sede civile che in sede penale.

«[…] occorre rammentare che secondo l’insegnamento della Corte di cassazione, a fronte della eventuale allegazione – da parte del soggetto che agisca in giudizio per risarcimento danni  – dell’inadempimento dell’obbligo di informazione, è il medico a dover fornire la prova di avere adempiuto tale obbligazione: prova che potrebbe essere non agevole da fornire quando, ad esempio, emerga per testi o tramite documenti o comunque altrimenti in via logica che il ritmo eventualmente serrato delle vaccinazioni, così come in concreto organizzate ed effettuate, non ha consentito di dedicare un tempo  sufficiente a ciascun vaccinando, di regola non conosciuto prima dal medico vaccinatore, per così dire, avventizio».[3]

Ora, se il vaccinatore non ha svolto adeguatamente e in dettaglio il suo compito rispetto ad anamnesi e informativa può rispondere del seguente delitto previsto nel Codice penale:

Art. 328 (Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione)

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Se riconosciuto colpevole di tale delitto (non coperto dall’immunità penale prevista dal DL 44/2021 e dalla legge di conversione 76/2021), il vaccinatore può rispondere, ad esempio, anche di quest’altro delitto previsto dal Codice penale (e anch’esso non coperto dall’immunità eccezionale):

Art. 586 (Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto)

Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell’articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.

Questo articolo consente a morte e lesioni di rientrare dalla finestra lasciata aperta dall’immunità del DL 44/2021 e non consente di certo ai medici e sanitari vaccinatori che siano stati negligenti e approssimativi di dormire sonni tranquilli.

Fulvio Di Blasi è avvocato e dottore di ricerca in filosofia del diritto. È un esperto di etica e del pensiero di Tommaso d’Aquino. Ha insegnato in diverse università, tra cui la University of Notre Dame (USA), The John Paul II Catholic University of Lublin (Polonia), l’Università Pontificia della Santa Croce (Roma) e la LUMSA (Palermo). Ha più di 200 pubblicazioni. I suoi libri recenti includono La morte del Phronimos: Fede e verità sui vaccini anti Covid e Vaccino come atto di amore? Epistemologia della scelta etica in tempi di pandemia. Sulle questioni della pandemia e dei vaccini anti Covid tiene settimanalmente lezioni sul suo canale YouTube.

[1] Sull’immunità giuridica che ha circondato la storia dei vaccini anti Covid si veda F. Di Blasi, Vaccino come atto di amore? Epistemologia della scelta etica in tempi di pandemia, Phronesis editore, Palermo, 2022, pp. 142-151.

[2] Cfr., Tribunale di Pisa, Sentenza n. 1842/21.

[3] Cfr., D. Cenci, “Profili problematici della “campagna vaccinale anti sars-cov-2””, Penale: Diritto e Procedura, 16/02/2022, URL: https://www.penaledp.it/profili-problematici-della-campagna-vaccinale-anti-sars-cov-2/

Fulvio Di Blasi

Fulvio Di Blasi è avvocato e dottore di ricerca in filosofia del diritto. È un esperto di etica e del pensiero di Tommaso d’Aquino. Ha insegnato in diverse università, tra cui la University of Notre Dame (USA), The John Paul II Catholic University of Lublin (Polonia), l’Università Pontificia della Santa Croce (Roma) e la LUMSA (Palermo). Ha più di 200 pubblicazioni. I suoi libri recenti includono "La morte del Phronimos: Fede e verità sui vaccini anti Covid" e "Vaccino come atto di amore? Epistemologia della scelta etica in tempi di pandemia". Sulle questioni della pandemia e dei vaccini anti Covid tiene settimanalmente lezioni sul suo canale YouTube.